Protesto di Cambiali e Assegni – Informazioni Utili

Il protesto è l’atto con cui un ufficiale giudiziario constata il mancato pagamento o la mancata accettazione di una cambiale, di un vaglia cambiario o di un assegno bancario o postale.

Per le cambiali a vista, il protesto deve avvenire entro un anno dalla data di emissione, mentre per le cambiali con data certa, entro uno dei due giorni feriali successivi alla scadenza. Per gli assegni, il protesto deve avvenire entro i termini utili per la presentazione, ovvero 8 giorni se è pagabile entro lo stesso Comune o 15 giorni se è pagabile in un Comune diverso dell’Italia.

Una volta effettuato il protesto, questo va inviato al presidente della Camera di Commercio territorialmente competente, il giorno successivo alla fine del mese. La Camera di Commercio provvederà entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione nell’Elenco Ufficiale dei Protesti.

In questi casi, esistono scadenze e modi diversi di rimediare. Se il protesto riguarda una cambiale o un vaglia cambiario, sanati entro un anno dalla levata, si può chiedere la cancellazione al presidente della Camera di Commercio e in caso di rifiuto si ha titolo per fare ricorso al Giudice di Pace.

Se, invece, il pagamento è avvenuto dopo più di un anno dalla levata del protesto, è necessario chiedere la riabilitazione del Tribunale e se concessa, si potrà chiedere la successiva cancellazione dal Registro Protesti della Camera di Commercio.

Diversi i tempi per i casi riguardanti gli assegni. In questo caso, se il pagamento è avvenuto, bisogna attendere un anno dalla levata del protesto e solo successivamente si potrà chiedere la riabilitazione al presidente del Tribunale territorialmente competente e la conseguente cancellazione dal Registro Protesti.

In caso di mancato pagamento dell’assegno e relative penali entro sessanta giorni dall’incasso, l’ufficiale giudiziario comunica l’inadempienza alla Prefettura, che provvederà a sua volta ad emettere le sanzioni pecuniarie e a trasmettere la comunicazione alla Banca d’Italia, ai fini dell’iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria.

Come abbiamo visto, quindi, il protesto non prevede l’iscrizione al Crif, a differenza di quanto avvenga con i cattivi pagatori, ossia nei casi di ritardo nei pagamenti. Le conseguenze negative, tuttavia, permangono per tutto il tempo di iscrizione al Registro dei Protesti della Camera di Commercio, perché difficilmente una banca o una società finanziaria erogherà credito a un protestato. In questi casi, perciò, potrebbe essere necessario il ricorso ai prestiti cambializzati o alla cessione del quinto, finanziamenti concessi pure a protestati e cattivi pagatori, per via delle solide garanzie previste. In alternativa, potrebbe risultare obbligatoria la firma di un terzo garante.