Recentemente si è andata assottigliando la differenza fra prestito e mutuo. Cerchiamo di motivare meglio la nostra affermazione, soffermandoci su quello che è rimasto il lieve divario fra i due tipi di contratti.
Il fatto che la differenza fra prestito e mutuo è andata sgretolandosi è anche stato l’effetto dell’importanza data all’autonomia negoziale, in maniera prioritaria rispetto alla standardizzazione dei contratti. Pertanto, è diventata di secondaria importanza, se non per i casi che richiedono il diritto generale (e l’ordinamento italiano ha tra le discipline civilistiche più complesse ed intricate), considerare, in via prioritaria le definizioni del codice civile.
Giusto per essere più chiari, l’ordinamento anglosassone e quello tedesco si caratterizzano dal dare maggiore importanza al diritto speciale. Risulta essere il concreto che fa la legge. Essa va componendosi man mano.
Per questo motivo, l’entrata di contratti di diritto speciale e dell’ottica della personalizzazione, casistica per casistica (ad es. leasing ed affitto con riscatto, revolving, prestito vitalizio, piani di ammortamento differenti da quello francese) ci ha trovati, in parte, impreparati, sul piano della tutela generale, dando un’importanza secondaria al diritto speciale. Continuo è lo sforzo, a livello giurisdizionale, per porre freno ai casi di mancata trasparenza e di condizioni economiche largamente svantaggiose per il consumatore, nonché agli eventuali conflitti d’interesse (ad es. decreto liberalizzazioni che ha inciso sulla separazione fra ruolo dell’assicuratore e ruolo dell’intermediario del credito).
Ma manca ancora l’ottica mentale che a monte incide sulla formazione della legge, quella legge che nasce dal particolare e non dal generale. Risulta essere giusto ragionare così nel mondo dei prestiti o è meglio la nostra strada, quando ad es. ci chiediamo per il contratto di leasing (affitto con riscatto), quale sia il negozio giuridico predominante.
Cogliamo, però, i principali elementi di contrapposizione fra i due tipi di negozio giuridico o contratto (differenza fra prestito e mutuo):
Il regime fiscale è il principale elemento discriminante: infatti, gli interessi sul mutuo sono detraibili. Ciò non avviene per i prestiti. Attenzione a non confondere la deducibilità con la detraibilità, dato che nell’ultimo caso, se siamo esenti tasse, non possiamo avvantaggiarci degli sconti fiscali, andando a sottrarsi gli interessi passivi solo alla base imponibile già formata
La seconda differenza fondamentale fra prestito e mutuo riguarda nuovamente l’attenzione del legislatore verso il mutuo, anziché il prestito. La sospensione delle rate, anche se da taluni giudicata controproducente (appesantimento del carico successivo), è concessa a chi ha stipulato il mutuo e non il prestito.
Il mutuo viene concepito dalla legge, rispetto al prestito, come un prestito a medio/lungo termine a maggiore finalità sociale, rispetto al prestito (ad es. mutuo prima casa). Considerando, però, che sono cominciati a nascere i mutui liquidità (non finalizzati) e la progressiva perdita di differenza fra prestito e mutuo, quando con il decreto Bersani si è legiferato sulla penale di estinzione anticipata, ne è emerso il trattamento di favore (no penale di estinzione anticipata) per i mutui, solo per i casi previsti della legge da sottoporre a tutela sociale (ad es. acquisto prima casa, avvio di una nuova attività imprenditoriale…). Oppostamente per il prestito si tiene conto solo di una soglia massima di importo (i piccoli prestiti, ovvero quelli entro i 10.000 euro, sono esenti da penale di estinzione anticipata). Possono, poi, essere previsti altri casi in cui i prestiti sono “no penale di estinzione anticipata” (ad es. inclusione intrinseca della penale in altri elementi, parte integrante del contratto, come nel caso di stipula di una polizza assicurativa a ciò riservata). In ultimo piano, i tagli percentuali applicati eventualmente cambiano e, nel caso del mutuo, sono in funzione del periodo di vita residua.
Concludendo, una vera differenza fra prestito e mutuo non esiste più se non considerando l’immagine differente che ha preservato il mutuo, rispetto al prestito.