Il cliente ha sempre il diritto di estinguere anticipatamente il prestito, qualora abbia a disposizione la liquidità occorrente. In questo caso, il debitore dovrà versare alla banca o società finanziaria creditrice il capitale residuo, sommato agli oneri maturati fino al giorno dell’estinzione anticipata.
La convenienza ad estinguere un debito in anticipo si ha sempre, perché il cliente risparmierà sugli interessi ancora da maturare dalla data di estinzione anticipata a quella della scadenza naturale del prestito. Tuttavia, va precisato che man mano che si procede al rimborso del finanziamento, tende a diminuire anche la convenienza a saldare il debito residuo in anticipo, perché gli interessi che si risparmieranno saranno sempre minori. Al contrario, si ha la massima convenienza nella prima fase del rimborso, in quanto si otterrà un risparmio su un ammontare ancora alto di interessi, che maturano su un capitale residuo ancora elevato. Le prime rate, infatti, comprendono un’alta quota di interessi e una bassa quota di capitale, al contrario delle ultime, quando la quota degli interessi tende a essere quasi nulla.
Negli ultimi anni, il Testo Unico Bancario, all’art.40 comma 1, ha posto alcune limitazioni alle società erogatrici, in modo da evitare gli abusi degli anni precedenti. Infatti, poiché l’estinzione anticipata rappresenta per una banca o una finanziaria un mancato guadagno futuro da interessi, si era soliti in Italia impedire o limitare per contratto la possibilità di saldare il debito in anticipo, così come si introducevano penali.
La legge, oggi, fissa nella percentuale massima dell’1% del capitale residuo la penale che gli istituti possono imporre al cliente, ma solo se il debito residuo ammonta a un valore superiore a 10 mila euro. Nulla è dovuto, invece, qualora esso ammonti al di sotto di 10 mila euro.
Inoltre, qualora alla scadenza del contratto manchino meno di 12 mesi, la penale massima applicabile è dello 0,5%, che sale all’1%, se manchino oltre 12 mesi.
In ogni caso, la penale non potrà mai superare l’importo degli interessi residui.
Risulta essere, poi, possibile anche l’estinzione parziale, ossia il pagamento non di tutto il debito residuo, bensì di una sua parte. In questo caso, il beneficio per il cliente si ha comunque, perché o si abbassa l’importo della rata, ferma restando la durata del rimborso, oppure si abbrevia la durata del finanziamento, tenendo fermo l’importo delle rate.
Nel concreto, per procedere all’estinzione anticipata totale o parziale del debito, è necessario conoscere i riferimenti per il bonifico, mentre è consigliato sempre farsi rilasciare dalla propria banca o finanziaria una liberatoria, che attesti l’avvenuto pagamento anticipato.