L’espressione prestito chirografario deriva dal greco chiros, che significa firma, trattandosi semplicemente di un finanziamento che prevede quale unica garanzia la firma del debitore contraente. Si potrebbe anche dire che il prestito chirografario rappresenta, quindi, la maggior parte della casistica. Esso si ha, quando un istituto di credito o un privato eroga un finanziamento, avendo come unica garanzia la firma della controparte.
Dalla definizione possiamo comprendere come il mutuo ipotecario non rientri in questa categoria, visto che la banca presta denaro al mutuatario, avendo a garanzia anche il bene immobile su cui viene iscritta l’ipoteca e che potrà essere messo all’asta, su richiesta del creditore al giudice, nel caso di inadempienza totale o parziale del debitore.
Al contrario, il prestito finalizzato è anch’esso chirografario, perché se è vero che esso consiste in un finanziamento erogato per l’acquisto di beni e servizi (auto, elettrodomestici, vacanze, etc.), è indubbio come anche in questo caso l’unica garanzia che il creditore ha sia la firma del debitore. In caso di sua inadempienza, infatti, non si ha l’escussione del bene finanziato, anche perché si tratta generalmente di somme abbastanza contenute e sarebbe ridicolo pensare che la banca o la finanziaria erogatrice prenderà il possesso di un elettrodomestico o di un’auto. Essa, invece, si rifarà su tutti i beni presenti e futuri del debitore.
Il fatto che la firma del debitore sia la garanzia concessa al creditore non implica che non ve ne possa essere un’altra, come nel caso in cui viene esibita la fideiussione, che consiste nel prestare una seconda firma, da parte di un soggetto terzo, il quale si impegna a saldare il debito residuo dell’obbligato principale e a curarsi che sia rispettata ciascuna scadenza di pagamento. Nonostante vi sia coinvolto un’altra persona (parente, amico), continua ad essere la firma l’unica garanzia alla base del rapporto.
Anche la cessione del quinto dello stipendio o della pensione è considerato un prestito chirografario, che semmai ha la peculiarità di essere più sicuro per la presenza di una busta paga (o pensione) e del TFR maturato in favore del lavoratore-debitore, ma avendo la firma come una garanzia formale del rapporto.
Il creditore chirografario potrà soddisfarsi sui beni presenti e futuri del debitore inadempiente e nel caso di liquidazione o fallimento (azienda), esso subirà la stessa falcidia a cui sono sottoposti anche gli altri creditori. Nel caso in cui, poi, un creditore chirografario sia al contempo anche debitore del fallito, ha il diritto di compensare i suoi debiti in via anticipata, soddisfacendosi sulla somma vantata a credito. Il credito chirografario, infine, sottosta ai diritti legittimi di prelazione.