Un contratto di prestito tra privati è consentito per legge, purché chi presta denaro, mutuante, lo faccia con carattere occasionale e non in modo continuativo e professionale. Confermato, quindi, che prestare denaro tra privati non è illecito, nel rispetto ovviamente delle norme contro l’usura, è essenziale che il rapporto assuma la forma scritta, non perché sia un requisito strettamente previsto per questa fattispecie e senza il quale si avrebbe la nullità del rapporto stesso, bensì perché è più conveniente farlo. Anzitutto, perché le nuove norme di contrasto all’evasione fiscale hanno assegnato all’Agenzia delle Entrate il potere di controllare i nostri conti correnti. Questo significa che nel caso in cui viene accreditata una somma di denaro, senza che alla base vi sia una giustificazione, il Fisco potrebbe ritenere che la somma sia frutto di lavoro nero e provvederà ad emettere sanzioni elevate, in quanto difficilmente la causale del prestito potrebbe essere creduta e accettata, in assenza di una scrittura privata che la suggelli.
In secondo luogo, essa garantisce le parti, perché a differenza di un accordo solo verbale, fissa le condizioni dell’erogazione del prestito, i tempi, i modi di restituzione e le eventuali sanzioni per i casi di inadempienza del mutuatario.
Non è necessario che il contratto sia scritto di pugno da una delle parti, potendo essere scritto da un terzo soggetto, purché le parti lo firmino. Inoltre, l’art.2702 c.c. dispone che la scrittura privata acquista efficacia di prova legale (fino a querela di falso), qualora sia legalmente riconosciuta o quando viene esibita contro una parte, la quale ne riconosce la sottoscrizione.
Una scrittura privata non necessita della presenza di un pubblico ufficiale o della registrazione, tranne che in determinate situazioni. Essa deve contenere gli estremi delle parti contraenti (nome, data di nascita, codice fiscale), le modalità di erogazione, di restituzione, le eventuali penali in caso di inadempienza del debitore, se il prestito è a carattere oneroso, ossia se prevede il pagamento degli interessi e in che misura.
Il contratto deve essere firmato dalle parti in calce a ogni pagina e deve avere data certa. Il modo più semplice per indicare la data con certezza è quello di recarsi a un ufficio postale e farsi timbrare la scrittura. In alternativa, si potrebbe provvedere alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate o ancora inviare la scrittura privata con raccomandata con ricevuta di ritorno, in modo che il timbro postale faccia fede. Infine, si potrebbe apporre la firma digitale con marca temporale.
C’è, poi, l’importante problema relativo alla questione fiscale. Una volta provveduto alla scrittura privata, se il prestito è a titolo oneroso, il prestatore dovrà dichiarare gli interessi in sede di dichiarazione dei redditi, al Quadro RL 2, Persone Fische del Modello Unico. Al contrario, colui che deve pagare gli interessi (debitore) non può detrarli dalla dichiarazione dei redditi, tramite l’Irpef, in quanto questa possibilità è consentita solo per i rapporti di credito con gli istituti bancari e le società finanziarie.
Nel caso in cui il contratto fosse registrato, si dovrà provvedere anche al pagamento delle seguenti imposte: imposta di bollo pari a 16 euro ogni quattro facciate; l’imposta di registro del 3% dell’importo oggetto del contratto. Se il prestito prevede la corresponsione degli interessi, l’imposta si pagherà sulla somma comprensiva di questi ultimi; se vengono rilasciate garanzie in favore del prestatore di denaro, graveranno anche l’imposta di registro nella misura dello 0,5% della fideiussione o della garanzia ipotecaria e l’imposta ipotecaria del 2% del valore dell’ipoteca.
Quando è obbligatoria la registrazione? Per la legge italiana, la registrazione del contratto è obbligatoria quando esso viene redatto nella forma di “scrittura privata” o, appunto, di “contratto”. Non è, invece, obbligatoria la registrazione del contratto, quando esso si ha nella forma “per corrispondenza”. Ciò avviene se il contratto viene scritto, firmato e spedito all’altro contraente, il quale provvede a copiarlo, firmarlo e a rispedirlo al mittente.
Nel caso in cui la somma prestata è accreditata con bonifico, è sempre consigliabile indicare la causale correttamente, ossia “prestito fruttifero”, se prevede l’applicazione degli interessi, o “prestito infruttifero”, se non sono previsti gli interessi.
Va anche ricordato che le leggi contro l’evasione fiscale vietano l’uso del contante per cifre superiori a mille euro. Al di sopra di tale soglia, quindi, l’accredito va effettuato obbligatoriamente con bonifico o con un assegno, altrimenti si rischia una sanzione amministrativa compresa tra l’1% e il 40% della somma trasferita.
Non è consentito il prestito tra privati, nel caso in cui si richiede la somma anche a titolo personale, ma finalizzata al finanziamento di un’attività d’impresa, in quanto il prestito dovrebbe essere iscritto a bilancio e tale possibilità non è prevista dalla legge.
Sul web sono disponibili diversi modelli di scrittura privata per i prestiti di denaro tra privati. E’ importante scegliere quello più adatto alla situazione propria, fermo restando che gli elementi essenziali sopra indicati restano uguali per tutti.