Cancellazione Protesto Assegni e Cambiali

l protestato è colui che viene colpito dal protesto, ossia da un atto con il quale un ufficiale giudiziario (pubblico ufficiale o segretario comunale) accerta la mancata riscossione di una cambiale, di un vaglia cambiario o di un assegno bancario o postale.

Esistono diverse scadenze, entro le quali può avvenire il protesto, così come diverse sono le scadenze per chiederne la cancellazione. Per le cambiali a vista, il protesto deve avvenire entro un anno dalla data di emissione, per le cambiali a data certa, invece, entro due giorni feriali successivi alla scadenza; per gli assegni, la scadenza è fissata entro 8 giorni, se il pagamento può avvenire nello stesso Comune o entro 15 giorni, se può avvenire in un Comune diverso della Repubblica Italiana.

Una volta levato il protesto, esso viene segnalato al Presidente della Camera di Commercio territorialmente competente, il giorno successivo alla fine del mese. Questi provvederà entro i dieci giorni successivi a iscriverlo nell’Elenco Ufficiale dei Protesti, affinché ne sia data adeguata pubblicità ai terzi interessati.

Il protestato ha scarse possibilità di accedere al credito, perché è considerato un soggetto a rischio. Per questo, la cancellazione del protesto, ove possibile, è certamente un passo preliminare da compiere, prima di chiedere un finanziamento o indipendentemente da esso. Se il protesto ha riguardato una cambiale o un vaglia cambiario, sanati entro un anno dalla levata dell’atto, la cancellazione può essere richiesta al Presidente della Camera di Commercio e in caso di rifiuto, si ha titolo per fare ricorso al Giudice di Pace.

Se il pagamento è stato sanato dopo un anno dalla levata del protesto, si deve chiedere la riabilitazione al Tribunale e se essa viene concessa, si ha titolo per chiederne la cancellazione dal Registro dei Protesti della Camera di Commercio.

La situazione cambia nel caso in cui il protesto abbia riguardato un assegno. In questo caso, se è avvenuto il pagamento, bisogna comunque attendere un anno dalla data di levata del protesto, prima di chiedere al Tribunale la riabilitazione e solo successivamente si potrà ottenere la cancellazione dal Registro dei Protesti.
Se il pagamento non è stato sanato, l’ufficiale giudiziario comunica l’inadempienza alla Prefettura, la quale provvede non solo a comminare le sanzioni, ma anche a segnalare il nominativo del protestato alla Banca d’Italia, affinché esso sia inserito nella Centrale di Allarme Interbancaria.

Qualora la cancellazione non sia possibile o non sia stata nemmeno richiesta, l’unico modo che il protestato ha di ottenere un finanziamento è nella maggioranza dei casi il ricorso alla cessione del quinto e ai prestiti cambializzati, sempre che ne sussistano le condizioni.