Il tasso usuraio è quello applicato da banche, società finanziarie o privati su un prestito, in violazione delle leggi, che fissano una soglia-limite, oltre la quale scatta, appunto, il reato di usura, sanzionato penalmente.
Nonostante si è abituati a pensare che il fenomeno dell’usura sia tipico dell’economia informale o, addirittura, delle organizzazione criminali; in realtà, sulla base delle leggi che hanno determinato negli anni il tasso-soglia, capita a volte che anche le banche e le finanziarie applichino tassi usurai ad alcuni finanziamenti da loro erogati.
La prima legge che ha determinato con maggiore certezza che in passato il momento in cui scatta il reato di usura è la n.108/’96, la quale recita che il tasso è usuraio quando va oltre il 50% la media del tasso applicato alla categoria delle operazioni di riferimento, inclusi i costi per commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo, ad esclusione di quelle relative a tasse e imposte.
Quindi, sulla base della vecchia legge del 1996, un tasso era di usura, quando superava il 50% la media dei tassi applicati a una certa categoria di finanziamenti. Se la media era del 4%, ad esempio, il reato di usura scattava dal 6% in su.
Tale norma è stata modificata nel 2011, che ha previsto una diversa modalità di fissazione delle soglie-limite: il margine da applicare al tasso medio praticato per ciascuna categoria creditizia scende dal 50% al 25%, ma viene aggiunto anche un tasso fisso del 4%. In più, la differenza tra tasso medio praticato e tasso fisso non può eccedere l’8%.
Esempio: se il tasso medio praticato per un certo tipo di prestito è del 4%, il tasso di usura scatta oltre il 4% + 0,25% x 4% + 4% = 10%. Rispetto alla legge precedente, quindi, esiste un margine maggiore per i tassi più bassi, mentre viene fissato un tasso massimo dell’8% da applicare al tasso medio praticato.
La Banca d’Italia pubblica ogni trimestre i tassi medi praticati per ciascuna tipologia di finanziamento e per diversi importi, fissando le soglie-limite, oltre cui scatta il tasso usuraio.
Deve essere cura di banche e società finanziarie, così come dei privati, quindi, accertarsi in fase di erogazione di un prestito se le condizioni del finanziamento rispettino i limiti legali aggiornati all’ultimo trimestre. Ma, attenzione: il reato di usura potrebbe scattare anche nel corso dell’ammortamento di un prestito, anche qualora il tasso non fosse usuraio al momento della stipula del contratto.
Esempio: se accendo un mutuo al tasso del 10%, quando il tasso medio praticato è del 6%, il tasso usuraio scatterebbe solo dall’11,5%, per cui il TAEG applicato dalla banca è perfettamente legale. Ma se nel corso dei successivi trimestri, il tasso medio applicato scendesse, per ipotesi, al 3%, il tasso-limite calerebbe al 7,75%, per cui le condizioni del mutuo sarebbero adesso illegali, ossia a tassi di usura e dovrebbero essere rinegoziate, nel rispetto dei nuovi limiti.
Quest’ultimo aspetto, poco noto tra i clienti, è stato sancito con due sentenze della Corte di Cassazione, 602-603/2013, che hanno dato vita alla cosiddetta “usura sopravvenuta”. Di fatto, è stata accolta la tesi delle associazioni dei consumatori e trasformano i mutui e i prestiti a tasso fisso in finanziamenti a tassi variabili, ma solo al ribasso.