La legge 608/96 ha istituto in Italia il prestito d’onore, ossia un finanziamento erogato ai giovani che vogliono avviare attività di tipo imprenditoriale. Dopo un periodo di carenza di risorse, il decreto legislativo 185/2000 ha aumentato i fondi a disposizione, estendendoli anche ai processi di formazione universitaria, post-universitaria e professionale, al fine di contrastare la disoccupazione giovanile, puntando anche sull’accrescimento delle competenze.
Le domande possono essere presentate solo al ricorrere di determinati requisiti. Anzitutto, bisogna possedere la maggiore età e non superare i 35 anni, essere disoccupati da almeno sei mesi e risiedere in uno dei territori coperti dai fondi, essere residenti in Italia da almeno sei mesi. Nel caso di un cittadino extracomunitario è necessario possedere un permesso di soggiorno valido per almeno un anno successivo alla data di presentazione della domanda.
I finanziamenti sono possibili per avviare una micro-impresa, un’attività autonoma o in franchising.
Bisogna attendere 60 giorni dalla data dell’invio della domanda per ricevere il prestito d’onore, superata la fase istruttoria e dopo avere accettato di frequentare un corso formativo di Invitalia, l’agenzia che si occupa delle pratiche e delle politiche di finanziamento delle attività da parte delle regioni. Per informazioni è consigliabile accedere proprio al sito di Invitalia.
Il prestito d’onore si configura come molto allettante per chi è seriamente intenzionato ad intraprendere un’attività autonoma, perché prevede che il 60% del capitale erogato sia a fondo perduto, mentre il restante 40% sarà concesso a un tasso di interesse agevolato.
Andiamo ad analizzare le tre diverse tipologie di finanziamento. Le micro-imprese devono essere nella forma di società in nome collettivo, semplice, in accomandita semplice e gli investimenti sono finanziabili fino alla somma massima di 129.114,00 euro. Oggetto del prestito d’onore sono le attrezzature, gli impianti, i macchinari, allacciamenti, i beni immateriali a utilità pluriennali, ristrutturazioni di immobili (10% degli investimenti ammissibili).
Sono altresì finanziate spese relative all’esercizio, come materie prime, materiali di consumo, semi-lavorati, prodotti finiti, canoni, oneri finanziari, prestazioni di servizi, prestazioni di garanzie di assicurazione su beni finanziati.
Attività in franchising: possono accedere al finanziamento tutte le tipologie di società, incluse le ditte individuali. Sono escluse le cooperative e le società di fatto. I finanziamenti sono validi per le affiliazioni relative alla commercializzazione dei beni e alla prestazioni di servizi.
Sono previsti contributi in forma mista (fondo perduto e tasso agevolato), relativamente a tutte le spese in conto capitale e a quelle di esercizio per il primo anno di attività.
Lavoro autonomo: sono previsti finanziamenti per la costituzione di ditte individuali da parte di lavoratori autonomi e a copertura delle seguenti spese: attrezzature, macchinari, impianti, allacciamenti, beni immateriali a utilità pluriennale, ristrutturazione di immobili (10% degli investimenti ammissibili). Gli investimenti sono ammessi fino a un massimo di 25.823 euro.
Per gli investimenti compresi tra 5.165 euro e 25.823 euro, sono previste tre tipologie di finanziamento: contributo a fondo perduto, pari al 40% dell’intero investimento; mutuo a tasso agevolato per il 60% dell’investimento effettuato; contributo a fondo perduto per un massimo di 5.165 euro e relativo alle spese di gestione del primo anno di attività.
Per gli investimenti fino a 5.165 euro è previsto un contributo a fondo perduto, a copertura delle spese di gestione del primo anno di attività o un mutuo a tasso agevolato, relativo all’intero importo dell’investimento.
Il contributo a fondo perduto ammette il limite massimo di 15.500 euro, mentre il mutuo agevolato è pari al 30% del tasso di riferimento alla data di stipula del finanziamento e il rimborso ha durata massima di 5 anni e avviene con il pagamento di rate trimestrali.
Una volta ottenuto il finanziamento, il richiedente s’impegna a mantenere l’attività in vita per almeno cinque anni, evitando di cederla o di accettare un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sono ammessi i contratti di collaborazione occasionale, che consentano, quindi, si seguire al contempo anche l’attività avviata.
C’è un’altra forma di prestito d’onore, prevista dalla legge 390/1991 e diretta al finanziamento degli studenti, a copertura di tutte le spese relative alla formazione. Requisito imprescindibile è l’essere iscritto a un corso universitario ed essersi diplomato con alti voti, mantenendo per la durata del conferimento anche i requisiti di merito. La somma massima erogabile è di 5-6 mila euro all’anno per tutta la durata del corso di studi.
Il vantaggio principale di questo prestito d’onore per studenti sta nel fatto che il rimborso inizia dopo almeno due anni o anche 30 mesi dall’erogazione dell’ultima rata del finanziamento, in modo da consentire al neo-laureato di avere il tempo necessario per trovare un impiego con il quale provvedere al saldo del debito. Il rimborso avviene in un arco di tempo abbastanza lungo, anche 10 o 15 anni.
Per fare domanda, è necessario rivolgersi alla segreteria dell’Ateneo di appartenenza, in quanto questo genere di prestiti è frutto di intese tra banche e università. Infatti, le banche sono molto restie a finanziare gli studenti solo sulla base di requisiti di merito scolastico, per cui chiedono agli atenei di creare un fondo, a garanzia del credito erogato.